Pubblicata la nuova Direttiva UE che introduce novità interessanti per il risparmio energetico e misure per migliorare l’efficienza energetica.
La Direttiva 2018/2002 modifica la 2012/27 sull’efficienza energetica, attraverso la quale era stato già introdotto l’obbligo di installare i contabilizzatori di calore nei condomini, per offrire un quadro più preciso e completo sull’argomento, e soprattutto, per introdurre le importanti novità sulla lettura dei contatori.
Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea, preso atto dei pareri della Commissione Europea, del Comitato Economico e Sociale Europeo, del Consiglio delle Regioni, hanno deliberato una serie di punti riguardanti il risparmio energetico, in linea con gli obiettivi e le strategie dell’agenda mondiale sui cambiamenti climatici.
La Direttiva tocca i seguenti argomenti, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi dell’Unione Europea in materia di efficienza energetica del 20% per il 2020 e del 32,5 % per il 2030:
- obbligo di risparmio energetico;
- regimi obbligatori di efficienza energetica;
- misure politiche alternative;
- misurazione del gas e dell’energia elettrica;
- contabilizzazione per il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda sanitaria per uso domestico;
- ripartizione delle spese in base alle misurazioni e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per uso domestico;
- obbligo di lettura da remoto;
- informazioni di fatturazione per il gas e l’energia elettrica;
- fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per uso domestico;
- costi dell’accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione dell’energia elettrica e del gas;
- costi dell’accesso alle informazioni di misurazione, fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per uso domestico.
I nuovi articoli 9 bis, 9 ter e 9 quater a spiegare le nuove linee da seguire relativamente a contatori e contabilizzatori di calore:
– Articolo 9 bis – Contabilizzazione per il riscaldamento, il raffrescamento e l’acqua calda per uso domestico,
afferma che gli Stati membri devono far sì che gli utenti possano usufruire di contatori in grado di registrare in maniera esatta il consumo di energia.
– Articolo 9 ter – Ripartizione delle spese in base alle misurazioni e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per uso domestico,
disciplina l’adozione di contatori individuali disposti in ogni unità immobiliare o persino in corrispondenza di ciascun radiatore, nel caso di sistemi di riscaldamento centralizzati, affinché trasparenza e accuratezza del calcolo del consumo individuale possano essere garantite.
– Articolo 9 quater – Obbligo di lettura da remoto
prevede che i contatori e i contabilizzatori di calore installati dopo il 25 ottobre 2020 dovranno essere leggibili da remoto. Entro il 1° gennaio 2027 anche quelli già installati dovranno essere provvisti del sistema di lettura a distanza.